173 DETTI – …si dice: “Processo per…

…a cura di Graziano M. Cobelli

…si dice: “Processo per direttissima”.

Il processo per direttissima o, correttamente «giudizio direttissimo», è un procedimento penale speciale in cui mancano l’udienza preliminare e la fase predibattimentale.
Le condizioni richieste per procedere con questo tipo di giustizia sono l’arresto in flagranza di reato (ossia mentre il reato viene commesso) e la confessione del reo.
In questo caso su richiesta del Pubblico Ministero l’imputato, se l’arresto è valido, può essere giudicato entro 48 ore.
Se l’arresto non viene convalidato il giudizio può avvenire entro 30 giorni dal fermo, ma se P.M. e imputato sono d’accordo.
Organo giudicante è in genere il «tribunale monocratico», composto da un solo magistrato.

Tratto da: Rivista TeleSette.

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